Normativa sugli impianti negli edifici
07/05/2007
Nell’adunanza del 7 maggio scorso, il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole con osservazioni (parere n. 159 del 2007) sullo schema di regolamento che riordina la normativa tecnica impiantistica all’interno degli edifici.
Il provvedimento all’esame attua l’art. 11-quaterdecies, comma 13, della legge 248/2005 (recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) che prevede che il Ministro delle attività produttive emani uno o più decreti per il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
Tale riordino deve definire un sistema di verifiche degli impianti, determinare le competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di conferenza unificata, e prevedere le sanzioni in caso di violazioni della normativa.
Una materia complessa – fa notare il Consiglio di Stato – resa ancora più complicata dal fatto che il citato art. 11-quaterdecis non parla espressamente di abrogazione (né di norme primarie, né di norme regolamentari) e non detta criteri e principi guida per il riordino della normativa esistente; inoltre, il decreto legge 173/2006 ha prorogato l’entrata in vigore del capo V della parte II del testo unico in materia edilizia, portandola alla data di emanazione del decreto di riordino in materia di impianti (ex l. 248/2005) e, comunque, non oltre il 1° gennaio 2007.
Scaduto tale termine, e per interrompere la serie delle proroghe, il Ministero ha deciso, per il momento, di attuare soltanto la lettera a), concernente il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, non abrogando la normativa primaria (legge n. 46/1990 e DPR 380/2001) e non procedendo ad alcuna innovazione di carattere sostanziale, ma effettuando una ricognizione razionalizzata della normativa esistente, e chiarendo alcuni aspetti applicativi della normativa primaria che avevano dato luogo a contenzioso.
Il Consiglio di Stato “manifesta la propria perplessità” sulla scelta del Ministero di attuare soltanto la lettera a) dell’art. 11-quaterdecis, comma 13 della legge 248/2005, che si riferisce al riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, rimandando ad un successivo momento l’attuazione delle successive lettere b), c) e d), che attengono alle verifiche degli impianti, alla determinazione delle competenze dello Stato, regioni ed enti locali, e alle sanzioni.
Entrando nel merito del provvedimento, l’art. 1 definisce l’ambito di applicazione del provvedimento, disponendo, in particolare, che esso si riferisce agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, secondo l’innovazione introdotta dall’art. 107 del testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).
- L’art. 2 accorpa le definizioni delle diverse principali tipologie di impianti ai sensi della normativa vigente al fine di consentire di interpretare con maggiore facilità i contenuti delle definizioni tecniche usuali.
- L’art. 3 fa una ricognizione dei diversi casi in cui le imprese possono essere abilitate all’installazione degli impianti ai sensi della normativa vigente.
- L’art. 4 tratta dei requisiti tecnico-professionali dei soggetti che svolgono l’attività impiantistica, riprendendo, con lievi modifiche, il contenuto dell’art. 3 della legge 46/1990 e dell’art. 2 del Dpr 447/1991.
- L’art. 5 si occupa della disciplina della progettazione degli impianti. In particolare, esso individua le tipologie di impianti per la cui installazione, trasformazione ed ampliamento è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti iscritti negli albi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze tecniche, e i limiti – sostanzialmente dimensionali – degli impianti per i quali è previsto l’obbligo della progettazione.
- L’art. 6 contiene i principi generali a cui devono attenersi le imprese installatrici nella realizzazione degli impianti. In particolare, si ribadisce il principio, contenuto nell’art. 7, comma 1, della legge 46/1990, secondo cui le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte.
- L’art. 7 si occupa della disciplina della “dichiarazione di conformità” che deve essere rilasciata dall’impresa installatrice al termine dei lavori.
- L’art. 8 detta disposizioni in materia di obblighi del committente o del proprietario. In particolare, si ribadisce il principio, contenuto nell’art. 10 della legge 46/1990, secondo cui il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate.
- L’art. 9 ripropone l’obbligo, contenuto nell’art. 11 della legge 46/1990, di subordinare il rilascio del certificato di agibilità alla previa acquisizione della dichiarazione di conformità.
- L’art. 10 disciplina gli obblighi in materia di manutenzione ordinaria degli impianti, riprendendo il contenuto dell’art. 12 della legge 46/1990 e dell’art. 8 del Dpr 447/1991.
- L’art. 11 concerne le diverse procedure di deposito presso lo sportello unico comunale per l’edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o dell’attestazione di collaudo alla stregua di quanto disposto dall’art. 13 della legge 46/1990.
- L’art. 12 si occupa del contenuto del “cartello informativo”, riprendendo il contenuto dell’art. 9, comma 4, del Dpr 447/1991.
- L’art. 13 precisa i termini per la conservazione della documentazione amministrativa e tecnica da parte dei soggetti destinatari delle prescrizioni relative agli impianti e gli obblighi a carico degli aventi titolo, in caso di trasferimento della proprietà.
- L’art. 14 riproduce il contenuto dell’art. 8 della legge 46/1990 in tema di finanziamento dell’attività di normazione tecnica svolta dall’UNI e dal CEI.
Sui questi articoli il Consiglio di Stato non ha formulato alcuna osservazione.
Le osservazioni riguardano l’art. 15 relativo all’aggiornamento della disciplina in materia di impianti, con il quale il Ministero dispone l’aggiornamento la definizione delle tipologie di impianti in relazione all’evoluzione tecnologica, alla normazione tecnica definita dall’UNI e dal CEI e alla normativa comunitaria, nonché la modifica dei corrispondenti requisiti tecnico-professionali. Il Consiglio di Stato censura questa disposizione ritenendola “una sorta di competenza delegificante permanente”. Allo stesso modo esprime dubbi sull’ art. 16 nella parte in cui prevede una competenza permanente dello stesso tipo in materia di aggiornamento delle sanzioni amministrative.