Impianti Cogenerazione : le autorizzazioni

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Impianti Cogenerazione : le autorizzazioni

Comunicazione preliminare

Bisogna comunicare l’installazione dell’impianto di cogenerazione a tutti gli enti su cui ricade una competenza di controllo su un qualsiasii impianto termico-elettrico. Devono essere contattati il GSE (gestore dei servizi elettrici); la Provincia, L’UTF territoriale (ufficio tecnico della finanza) e il distributore dell’energia elettrica.

Riconoscimento dell’impianto

L’impianto di cogenearzione deve essere riconosciuto come tale dal GSE. Le procedure sono elencate nella delibera AEEG del 19 marzo 2002, n. 42.

Pratiche per la prevenzione incendi

In base alla potenza dell’impianto, devono essere seguite le pratiche per la prevenzione incendi (CPI).

  • Per potenze inferiori a 25 kW non occorre presentare la pratica CPI;
  • Per potenze comprese tra 25kW e 1200 kW la pratica CPI deve essere presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco seguendo la Circolare Ministeriale n. 31 del 31 agosto 1978;
  • Per potenze superiori a 1200 kW le disposizione devono essere acquisite direttamente dal Comando di competenza;

Autorizzazione UTF

Ai sensi dell’articolo 52, comma 3 del DL 504/95 (TUA: testo unico sulle accise), gli impianti di cogenerazione sono assimilati ai gruppi elettrogeni; necessitano quindi della denuncia all’UTF territoriale (Ufficio Tecnico della Finanza);

Comunicazione al distributore dell’energia elettrica

È necessaria solo se viene realizzata la connessione in parallelo con la rete elettrica. In tal caso bisogna seguire le norme tecniche stabilite dal distributore. Ad esempio l’Enel regolamenta le connessioni in parallelo con il documento DK 5740 (media tensione) e DK 5940 (alta tensione);

Inoltre, se vi è cessione di energia in rete, tramite il GSE bisogna stabilire un accordo tariffario in base alla delibera AEEG 34/05.

Autorizzazione per l’installazione, esercizio e emissioni di sostanze inquinanti

Ai sensi del DPR 53/98 art. 1 comma 2, gli impianti di cogenerazione necessitano di una comunicazione. Il DPR del 25 luglio 1991 regolamenta, in base alla potenza termica bruciata e al tipo di combustibile utilizzato, se la comunicazione deve essere inoltrata alla Provincia o alla Regione. In tutti i casi è indispensabile il parere positivo del sindaco del comune dove è installato l’impianto.

Per informazioni e sopralluoghi

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