FAQ
Condizionamento
Calore sensibile: E’ la quantità di calore sottratta (o somministrata) per abbassare (o innalzare) la temperatura di una certa sostanza (solida, liquida, gassosa), senza generare cambiamenti di stato. E’ definita sensibile perché può essere misurata (sentita) da un comune termometro.
Calore latente: E’ la quantità di calore che viene somministrata (o sottratta) ad una sostanza per modificarne lo stato fisico, ma senza alterarne la temperatura. Negli impianti di condizionamento. Il calore latente si presenta nel momento in cui è necessario deumidificare (condensare un certo quantitativo di acqua) o umidificare (evaporare un certo quantitativo di acqua).I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
La psicometria è la scienza che studia le proprietà della miscela di aria e di vapore acqueo presente nell’aria. Il diagramma psicometrico rende “visibili” e facilita la comprensione dei rapporti esistenti nella miscela aria, riguardanti temperatura, umidità, entropia e pressione. E’ uno strumento indispensabile per il termotecnica che vuole progettare un impianto di trattamento aria. Leggi approfondimento
L’installazione di un condizionatore con pompa di calore, può usufruire della detrazioni fiscali del 36%, secondo l’articolo 1, commi 387-388 della legge 296/2006 (e come riportato nella guida per le ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle Entrate). Il riferimento normativo è il decreto ministeriale 18 febbraio 1998.
Compiti a carico del beneficiario
- comunicare al Centro Operativo di Pescara con: l’intervento di installazione, prima che questa sia effettuata.
- pagare le fatture con bonifico bancario o postale
Detrazioni sull’IVA
I condizionatori rientrano tra i beni significativi menzionati dal decreto ministeriale del 29 dicembre 1999. Quindi, per le spese che riguardano l’acquisto dei materiali (diversi dal condizionatore) e per le spese di installazione, si applica l’aliquota IVA del 10 %, purchè il costo dei materiali non vada a costituire la spesa maggiore del lavoro nel suo insieme.
Per chiarezza: se il valore del bene significativo (nel nostro caso il condizionatore), non supera la metà del valore complessivo dell’intervento (manodopera + bene significativo + altri materiali), allora può applicarsi l’IVA del 10% sull’intero corrispettivo. Altrimenti, se il valore del bene significativo supera il 50% del valore complessivo, l’IVA del 10% si applica fino alla concorrenza (quindi la somma) tra la differenza del bene complessivo (intervento complessivo – valore bene significativo) e le altre spese (manodopera + altri materiali).
Per la parte eccedente si applica l’IVA ordinaria del 20%.
Chiarimenti sull’IVA
Nel caso il venditore non fornisca anche la manodopera, sul prezzo del condizionatore viene applicata l’IVA del 20%, mentre la manodopera è soggetta al 10%;
Se è lo stesso venditore che fornisce anche la manodopera, allora si applica l’IVA del 10% sia sul condizionatore che sulla manodopera.
“Condicio sine qua non”
Con riferimento alla circolare 71/E del 2000 e della circolare 11/E del 2007, le detrazioni del 36% e l’IVA del 10%, si applicano in ogni caso, a condizione che nella fattura sia indicato il costo della manodopera.
Esempio di intervento:
- totale fattura € 1200,00
- manodopera e altri materiale € 300,00
- condizionatore (bene significativo) € 900,00
- € 1,200,00 – € 900,00 = € 300,00 IVA al 10% (differenza del bene complessivo);
- € 300,00 = IVA al 10% (manodopera);
- € 600,00 (concorrenza tra la differenza del bene complessivo e le altre spese)
- € 1,200,00 – € 600,00 = € 600,00 al 20%
Con raffreddamento sensibile (senza deumidificare), si intende raffreddare l’aria senza variare l’umidità specifica da essa contenuta.. In questo caso, l’aria potrà raggiungere una temperatura di poco superiore a quella della sua temperatura di rugiada.
La temperatura di rugiada rappresenta la massima quantità di acqua che una massa d’aria può contenere a quella temperatura, con una pressione costante. Se stiamo in determinato ambiente, ci saranno dei determinati valori di temperatura e umidità. Sarà possibile raffreddare quell’ambiente fino ad una certa temperatura, perché oltre quel valore, il vapor d’acqua contenuto nell’aria inizierà a condensare (passerà allo stato liquido). La temperatura di rugiada “segna” la soglia del passaggio di stato dell’acqua, da vapore a liquido.
Il riscaldamento sensibile, è il semplice riscaldamento dell’aria senza alterare la sua umidità specifica.
C’è necessità di umidificare un ambiente, quando i valori di umidità sono lontani dal valore minimo del benessere termoigronometrico. Spesso nel riscaldamento degli ambienti, l’aria oltre ad essere riscaldata, viene arricchita di umiditàà mediante varie tecniche (sistemi ad acqua spruzzata, setti evaporanti, ecc…). In questo caso si somministra all’aria, sia calore latente che calore sensibile.
E’ un trattamento che di solito si verifica negli impianti di condizionamento estivo. La macchina raffredda l’aria al di sotto della temperatura di rugiada, in modo da sottrarre sia calore sensibile che calore latente.
Detrazioni e Incentivi
Come chiarito dalla circolare 36/E/2007, le detrazioni del 55% si applicano solo ad edifici esistenti. Per edificio esistente si intende quella struttura che risulti iscritta al catasto, o per la quale sia stata fatta richiesta di accatastamento, e sia pagata l’ICI (dove dovuta).
E’ possibile accedere alle detrazione, solo nel caso di “fedele ricostruzione”. Qualsiasi intervento di ampliamento, non dà diritto ai benefici fiscali.
Per poter usufruire degli sgravi fiscali del 55%, occorrono tre documenti:
- Asseverazione dell’impianto da parte di un tecnico abilitato (art. 4, comma: 1a), ma nel caso l’impianto abbia una potenza nominale inferiore a 100 kW, il documento può essere sostituito dalla certificazione del produttore (art. 9, comma 4).
- Certificazione o qualificazione energetica (dipende dal comune interessato) di un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra, ecc..) da spedire all’ENEA.
- Scheda informativa secondo l’allegato E da spedire all’ENEA. Leggi la guida
L’articolo 9 comma 3 del decreto attuativo del 19 febbraio 2007, esclude espressamente dai benefici, la trasformazione di impianti centralizzati invernali, in impianti di riscaldamento individuale o autonomo. Purtroppo lei non può usufruire delle detrazioni del 55 %.
E’ possibile farlo. L’importante, ai fini delle detrazioni fiscali, è effettuare i pagamenti entro il 31 dicembre 2007 (ai sensi dell’articolo 1, comma 345 della legge 296/2006).
L’amministrazione finanziaria ha chiarito, con la circolare 36/E/2007, che per gli interventi sulle pareti opache orizzontali (ad esempio il tetto condominiale), le detrazioni non sono ancora operative, in quanto esiste un errore della Finanziaria nell’indicare i requisiti di riduzione della trasmittanza termica.
Tuttavia, questo tipo di intervento, può rientrare nelle agevolazioni se si raggiunge un certo livello di prestazione energetica (come chiarisce la circolare 36/E/2007).
C’e quindi la possibilità di usufruire delle detrazioni del 55 %, se al rifacimento del tetto consegua un indice di prestazione energetica invernale, inferiore almeno del 20 % rispetto ai valori dell’allegato C del decreto 19 Febbraio 2007.
In ogni caso, tutti gli interventi condominiali usufruiscono delle detrazioni del 36 % (art. 1, commi 387-388 della legge 296/2006).
E’ possibile farlo. L’importante, ai fini delle detrazioni fiscali, è effettuare i pagamenti entro il 31 dicembre 2007 (ai sensi dell’articolo 1, comma 345 della legge 296/2006).
E’ possibile farlo ai sensi dell’articolo 1, comma 345 della legge 296/2006. La sostituzione parziale degli infissi deve garantire una riduzione della trasmittanza termica secondo i valori riportati nell’allegato D della finanziaria.
La realizzazione di un impianto di riscaldamento autonomo centralizzato gode delle detrazioni del 36% (leggi la guida) per un limite massimo di 48 mila euro di intervento. Non è possibile usufruire delle detrazioni del 55%. Va comunque detto che sostituire un sistema centralizzato con degli impianti autonomi è possibile solo con una maggioranza delle quote millessimali del condominio e con la certificazione energetica redatta da un tecnico abilitato, che attesti il risparmio energetico dovuto all’intervento effettuato.
Le detrazioni del 55% per chi installa una caldaia a condensazione si riferiscono al totale dell’importo, quindi comprende anche l’IVA. Riferimento: legge 296/2006 articolo 1 comma 347.
Si. E’ possibile usufruire delle detrazioni del 36% ai sensi dell’articolo 1 commi 387-388 della legge 296/2006.
Per poter usufruire dei benefici della finanziaria, occorre sostituire il vecchio frigorifero (o congelatore o una combinazione) con uno di classe energetica non inferiore ad A+. Il beneficio consiste in uno sconto del 20% sul costo del frigorifero, con una soglia massima di 200 euro. Le spese vanno sostenuto entro il 31 dicembre 2007. L’operazione necessita di un documento che attesti l’acquisto dell’ apparecchio (fattura o uno scontrino che riporti i dati personali dell’acquirente), e una autodichiarazione, da conservare per poterla esibire all’Agenzia delle Entrate in caso di ispezioni, in cui si riporta la tipologia di apparecchio sostituito e l’impresa (o l’ente) a cui è stato conferito l’apparecchio. Per maggiori approfondimenti leggi la circolare 24/E emessa dall’Agenzia delle Entrate.
Lei non può usufruire delle detrazioni del 55%. L’articolo 1 comma 347 della legge 296/2006 indica che le agevolazioni per chi installa una caldaia a condensazione devono riguardare il rifacimento degli impianti di climatizzazione invernale. Per la produzione dell’acqua calda sanitaria le agevolazioni riguardano, invece, chi installa pannelli solari.
I benefici del 55% per gli interventi di riqualificazione degli edifici si basano su una detrazione dalle imposte sul reddito, quindi la la capienza di imposta è una condizione necessaria. Quindi, se l’impresa nell’anno 2007 risulta essere in perdita, non può usufruire delle agevolazioni e, di conseguenza, non può trasferire l’importo del 55% ad un ipotetico acquirente del fabbricato medesimo.
Efficienza energetica
NOTA: Brevetto dell’ingegnere Mario Palazzetti, da molti anni impegnato nello sviluppo di tecnologie non energivore e non inquinanti.
E’ una scatola di metallo che viene inserita sotto le finestre al posto del davanzale, con la possibilità di personalizzarla esteticamente secondo i propri gusti. All’interno della scatola sono alloggiati uno scambiatore di calore, dei filtri fonoassorbenti e a carboni attivi, due ventoline per la circolazione dell’aria.
L’aggregato compatto è un apparecchio delle dimensioni di un frigorifero, o di un congelatore, dove al suo interno sono alloggiati: un ventilatore, uno scambiatore di calore, una pompa di calore, un serbatoio per l’accumulo dell’acqua calda.
Fotovoltaico
Con il Conto Energia si indica una modalità finalizzata ad incentivare l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. Le modalità ed i criteri per usufruire degli incentivi sono stabiliti dal decreto ministeriale del 19 febbraio 2007.
Riportando la definizione del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, per impianto fotovoltaico si intende “un impianto di produzione dell’energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori”.
Gli incentivi consistono in una quota monetaria che lo Stato eroga al proprietario dell’impianto fotovoltaico per ogni kW/h di corrente prodotta dall’impianto stesso. L’erogazione del beneficio decorrerà dall’entrata in esercizio dell’impianto per una durata di venti anni.
Le tariffe incentivanti del conto energia si differenziano in base alla potenza nominale e all’impatto architettonico dell’impianto. Di seguito è riportata la tabella del decreto che stabilisce l’ammontare degli incentivi in funzione della potenza nominale e dell’integrazione architettonica.
assenza di integrazione architettonica | parziale integrazione architettonica | completa integrazione architettonica | |
Pn compresa tra 1 e 3 kWp | 0,40 euro/kWh | 0,44 euro/kWh | 0,49 euro/kWh |
Pn compresa tra 3 e 20 kWp | 0,38 euro/kWh | 0,42 euro/kWh | 0,46 euro/kWh |
Pn superiore a 20 kWp | 0,36 euro/kWh | 0,40 euro/kWh | 0,44 euro/kWh |
Gli allegati 2 e 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 definiscono precisamente le tipologie di impianto che rientrano nelle varie classi di integrazione architettonica:
- Non c’è integrazione architettonica: quando l’ impianto è installato a terra o quando non è complanare alla superficie sulla quale è fissato;
- Si ha parziale integrazione architettonica quando:
- per gli impianti installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati, sia presente una balaustra perimetrale superiore alla quota massima relativa all’asse mediano dei moduli fotovoltaici;
- per impianti installati su tetti, coperture, facciate, balaustre e parapetti di edifici e fabbricati, si ha una complanarità dell’impianto stesso con la superficie di appoggio, senza alcuna sostituzione dei materiali costituenti la superficie in questione;
- per impianti installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie, si ha una complanarità dell’impianto stesso con la superficie di appoggio, senza alcuna sostituzione dei materiali costituenti la superficie in questione;
- Si ha completa integrazione architettonica quando:
- si effettua la sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità;
- le strutture di copertura, come pensiline, pergole, tettoie, siano costituite dalgi stessi moduli fotovoltaici;
- i moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale trasparente o semitrasparente (utilizzato per l’illuminazione di vani interni) presente nella copertura degli edifici;
- una parte dei pannelli fonoassorbenti delle barriere acustiche sia costutito da moduli fotovoltaici;
- la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi di illuminazione sia costituita dai moduli fotovoltaici;
- gli elementi strutturali dei frangisole siano costituiti da moduli fotovoltaici;
- i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi di copertura di balaustre e parapetti;
- i moduli fotovoltaici vadano ad integrare le superfici vetrate delle finestre;
- i moduli fotovolataici costituiscano gli elementi strutturali delle persiane;
- i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura di tutte le tipologie di superficie descritte precedentemente;
Per entrate in esercizio dell’impianto si intende il giorno in cui sono soddisfatti i seguenti punti:
- Siano stati regolarizzati gli obblighi per l’accesso alla rete;
- Sia funzionanti i contatori per la contabilizzazione della corrente scambiata o ceduta alla rete;
- I moduli siano collegati in parallelo alla rete elettrica;
- Siano stati attivati i contratti per lo scambio sul posto o la cessione dell’energia alla rete.
Possono rientrare negli incentivi tutti gli impianti entrati in esercizio dopo la data del 1 ottobre 2005 a patto che non abbiano usufruito delle tariffe incentivate dei decreti interministeriali del 28 luglio 2005 6 febbraio 2006 e ne rispettino le disposizioni.
Le tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici:
- non sono cumulabili con i certificati verdi (CV);
- non possono essere erogate qualora il richiedente abbia già usufruito delle detrazioni fiscali per la realizzazione dell’impianto fotoltaico (fatta eccezione se si tratta di una scuola pubblica o una struttura sanitaria pubblica);
- non sono cumulabili con i Titoli Efficienza Energetica;
L’IVA non va calcolata sulle tariffe. Il premio ottenuto del proprietario dell’impianto corrisponde esattamente ai valori indicati nella tabella del decreto (riportata sopra).
Il decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 chiarisce che per ogni anno successivo al 2008, i valori della tabella subiranno una riduzione dl 2%, quindi:
assenza di integrazione architettonica | parziale integrazione architettonica | completa integrazione architettonica | |
Pn compresa tra 1 e 3 kWp | 0,392 euro/kWh | 0,431 euro/kWh | 0,480 euro/kWh |
Pn compresa tra 3 e 20 kWp | 0,372 euro/kWh | 0,412 euro/kWh | 0,451 euro/kWh |
Pn superiore a 20 kWp | 0,353 euro/kWh | 0,392 euro/kWh | 0,431 euro/kWh |
assenza di integrazione architettonica | parziale integrazione architettonica | completa integrazione architettonica | |
Pn compresa tra 1 e 3 kWp | 0,384 euro/kWh | 0,422 euro/kWh | 0,470 euro/kWh |
Pn compresa tra 3 e 20 kWp | 0,365 euro/kWh | 0,403 euro/kWh | 0,442 euro/kWh |
Pn superiore a 20 kWp | 0,346 euro/kWh | 0,384 euro/kWh | 0,422 euro/kWh |
Per la realizazzione di un impianto fotovoltaico per la quale si sono richieste le tariffe incentivanti bisogna sapere se la regione di appartenenza richiede autorizzazioni precise legate alle caratteristiche e all’ubicazione dell’impianto. In caso contrario basta una D.I.A. Un altro vincolo è rappresentato per gli impianti che sono installati in aree protette con potenza inferiore a 20 kW e per impianti senza integrazione architettonica installati in aree naturali con potenza superiore a 20 kW: in tal caso gli impainti sono soggetti a verifica ambientale.
Un impianto di 3 kW di potenza adeguatamente progettato, può produrre circa 3600 kWh all’anno. Questo vuol dire che se l’impianto ha una integrazione architettonica completa , il ricavo derivante dall’incentivo statale ammonta a : 3600*0,49 = 1764 euro all’anno.
A questo guadagno deve essere aggiunto il risparmio sulla bolletta dovuto all’energia elettrica autoconsumata che non è stata pagata al distributore di energia elettrica. Quindi, ammesso che l’utenza abbia consumato più di 3600 kWh annui, allora il risparmio sarebbe pari a: 3600*0,18 = 648 euro (con 0,18 il costo medio dell’energia elettrica della rete).
In conclusione il ricavo totale è: 1794 + 648 = 2412 euro.
Valutando un costo medio di un impianto fotovoltaico intorno ai 7000 euro per ogni kWp installato, l’impianto dell’esempio precedente si ripagherebbe in meno di 9 anni.
I costi sono molto variabili in base alla grandezza dell’impianto e all’impresa addetta, ma volendo dare comunque un ordine di grandezza, si può affermare che la manutenzione dell’impianto fotovoltaico si aggira interno all’1% all’anno del costo di installazione dell’impianto stesso.
I produttori di impianti fotovoltaici assicurano rendimenti minimo dell’85% di quelli iniziali per almeno 25 anni. Con rendimenti minori, un impianto ha una vita utile di almeno 30 anni.
Ma la risposta è molto semplice. Il sito deve avere un’ottima insolazione, non deve presentare elementi che in qualche modo possano fare ombra all’impianto (edifici, alberi, ecc…), devono essere orientati a Sud (al massimo sud-est o sud ovest) e un’inclinazione di circa 30 gradi sull’orizzonte.
Si. Se si eseguono interventi di riqualificazione energetica dell’edificio, viene assegnato un aumento delle tariffe dell’impianto fotovoltaico pari alla metà della percentuale di riduzione dell’indice di prestazione energetica. Per chiarezza: se si effettuano dei lavori di riqualificazione energetica e il tecnico abilitato indica nell’ATTESTATO DI RIQUALIFICAZIOINE ENERGETICA una riduzione dell’indice di prestazione energetica pari al 30%, allora ci sarà un aumento del 15% delle tariffe “fotovoltaiche”. L’incremento delle tariffe, però, ha un limite massimo pari al 30%.