Detrazione del 55% sulle Tapparelle

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Detrazione del 55% sulle Tapparelle

Condominio: LE TAPPARELLE COIBENTATE SONO PREMIATE DAL FISCO
 
A cura di Marco ZANDONÀ

Domanda
Tra qualche giorno sostituirò le mie vecchie tapparelle con delle nuove in acciaio coibentato. Vorrei sapere se è possibile fruire della detrazione del 55%: ho visto che le tapparelle non vengono menzionate ma si parla solo di finestre e infissi. Che procedimento occorre seguire nel caso sia possibile fruire della detrazione?
D. G. – MILANO

Risposta

La risposta è affermativa ma a condizione che le tapparelle rispondano ai requisiti previsti di trasmittanza termica e, come tali, comportino il rispetto di tutte le previsioni di legge per il conseguimento del risparmio energetico. L’articolo 1, commi 344-352, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede la detrazione Irpef, da ripartire in tre quote annuali (anziché dieci), pari al 55% delle spese (documentate) sostenute entro il 31 dicembre 2007 per interventi idonei a conseguire risparmio energetico. Tra queste rientrano anche le spese sostenute, per interventi sull’involucro di edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati (in tal caso occorre conseguire, grazie all’intervento, i valori della trasmittanza termica U delle varie strutture/elementi sui quali si interviene riportati nella tabella di cui all’Allegato D del decreto del 19 febbraio 2007). Si tratta delle spese (articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del19 febbraio 2007), volte a migliorare le caratteristiche termiche delle strutture finestrate e dei componenti vetrati esistenti e che si possono realizzare attraverso la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; (anche le tapparelle coibentate di materiale con caratteristiche termiche) o attraverso integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti.

Per avvalersi dei benefici occorre inviare all’Enea, entro 60 giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, l’attestato di certificazione energetica o quello di qualificazione energetica e la scheda informativa (non deve essere, invece, inviato il documento di asseverazione), con le seguenti modalità (articolo 4, comma 1, lettera b):

trasmissione tramite Internet, seguendo le istruzioni contenute nel sito www.acs.enea.it, operativo dal 30 aprile 2007, con rilascio della ricevuta informatica; spedizione a mezzo raccomandata, con ricevuta semplice, al seguente indirizzo: Enea – Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile – Via Anguillarese, 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando nella causale il riferimento «Finanziaria 2007 – Riqualificazione energetica».

Solo nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi, e anche nel caso di specie, l’asseverazione sul rispetto della trasmittanza termica può essere sostituita da una certificazione dei produttori per tali elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto (fermo restando, anche in tal caso, la compilazione della scheda informativa).

Le persone fisiche sono tenute al pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale, che contiene: causale del versamento; codice fiscale del beneficiario della detrazione; numero di partita Iva o codice fiscale della ditta o del professionista che ha eseguito i lavori, verso cui il bonifico è indirizzato.
   
fonte , “Il Sole 24 Ore “ edizione del 15 Giugno 2007

Per informazioni e sopralluoghi

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