Rendimento Energetico
La novità in fatto di rendimento energetico è costituita da un nuovo decreto da poco pubblicato. Vediamone le caratteristiche per capire meglio come intervenire sul rendimento energetico in edilizia.
Aggiornamento importante in fatto di rendimento energetico fu la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DPR n. 59 del 2 aprile 2009 che attua la direttiva comunitaria sull’efficienza energetica.
Requisiti minimi
Il contenuto del decreto sul rendimento energetico è rivolto, in maniera particolare, alla specificazione dei criteri utili a calcolare i requisiti da rispettare nei settori:
- della climatizzazione invernale ed estiva
- del trattamento dell’acqua per uso sanitario e domestico
- dell’illuminazione degli edifici
Calcolo delle “prestazioni energetiche”
Il decreto in materia di rendimento energetico afferma l’importanza di rispettare, in fatto di calcolo delle prestazioni di “consumo” di energia, le norme specificate nei testi EN che affiancano la direttiva 2002/91/CE, della serie UNI/TS 11300 e tutte le ulteriori modifiche (UNI/TS 11300 parte 1, le UNI/TS 11300 parte 2).
Contenuti che incidono sul progetto
IlDPR 59 sul rendimento energetico, e in particolare il suo articolo 4, specifica che per rispettare i criteri è importante, già in sede progettuale, prevedere che tutti gli edifici, sia quelli in ristrutturazione che quelli nuovi, prevedano tutte le soluzioni per rispettare l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (rispetto del dlgs 192/2005), nonché per esibire una prestazione energetica legata al “raffrescamento estivo dell’involucro edilizio (Epe, invol)” .
Obblighi per chi progetta
Chi opera in sede progettuale, quindi, elaborare una relazione che contenga dati e verifiche e che attesti il pieno rispetto delle disposizioni legate al contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.
Tale relazione, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori, deve essere presentata alle autorità che hanno competenze.
Tempi e limiti per la manutenzione
Altra voce molto importante contenuta nell’articolo 5 del DPR 59 sono i limiti di tempo per effettuare gli interventi di manutenzione.
- • Interventi annuali per gli impianti alimentati a combustibile liquido, solido, a gas indipendentemente dalla potenza
- • Interventi biennali per gli impianti (potenza nominale inferiore a 35 kW) dotati di generatore di calore con più di otto anni di età e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto e installati all’interno di locali abitati
- • Interventi quadriennali per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.